"La cultura è il complesso unitario che include la conoscenza, la credenza, l'arte, la morale, le leggi e ogni altra capacità e abitudine acquisita dall'uomo come membro della società" (Edward Tylor).

Statuto


STATUTO
Archeoclub sede di Militello in Val di Catania
A.P.S.
Associazione di promozione sociale


Art. 1
Denominazione - sede - durata

1. E’costituita un’Associazione di Promozione Sociale (A.P.S.), Legge 383/2000, denominata ARCHEOCUB d’ITALIA - sede di Militello Val Catania dal 1973 impegnata nella conoscenza, catalogazione, valorizzazione e fruizione dei beni archeologici, architettonici, storici, ambientali, con sede in Militello V.C. in via Donna Giovanna d’Austria n. 21. L’Associazione è costituita a tempo indeterminato.
2. Il presente statuto rispecchia, nelle sue linee generali, i principi fondamentali dell’Archeoclub d’Italia Onlus a cui l’associazione costituenda aderisce e si affilia, perseguendo le finalità e gli obiettivi di tale associazione sia sul piano politico associativo e sia sul piano sociale, culturale e ricreativo.

 Art. 2
Statuto

L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti delle Leggi Statali, Regionali e dei Principi Generali dell’Ordinamento Giuridico Italiano.

 Art. 3
Carattere associativo

1. Tutte le attività associative saranno svolte nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela economica degli associati.
2.  Archeoclub d’Italia – sede di Militello Val di Catania -  non ha fini di lucro, ed è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge; l’associazione intende, inoltre, perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed è fondata sulla partecipazione dei suoi aderenti.
3. I contenuti e la struttura dell’Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l’effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all’attività dell’Associazione.
4.  L’Associazione si ispira ai principi della Legge 383/2000, che disciplina le Associazioni di Promozione Sociale, e sue successive modifiche.


Art. 4
Finalità dell'associazione 

L’Associazione, in rispondenza ai principi cui è ispirato lo statuto nazionale di Archeoclub, persegue i seguenti scopi:
a) tutelare, promuovere e valorizzare i Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/2006, della Legge 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni; individuare, accertare, tutelare, promuovere, valorizzare, rendere fruibile il patrimonio dei Beni Culturali ed Ambientali (archeologici, architettonici, ambientali, artistici, storici, archivistici, librari, demo-etno antropologici e geologici), di cui alla Legge 1 giugno1939 n.1089 (ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963 n.1049), di tutelare e valorizzare la natura e l’ambiente, nonché l’istruzione, la formazione e la promozione della cultura e dell’arte;
b) tutelare e valorizzare le bellezze naturali (individue e d’insieme), di cui alla legge quadro 1497/39, con esclusione dell’ attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, di cui all’art. 7d.lgs. n. 22/97;
c) diffondere fra i cittadini, ed in particolare fra i giovani e nella scuola, l'interesse per i beni culturali e per l'ambiente;
d)  assicurare ai soci occasioni per il proprio arricchimento culturale;
e)  concorrere con la Sede Nazionale e, tramite di essa, con  lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli Enti pubblici e privati, con gli Organi della Unione Europea e con gli altri Organismi internazionali o comunque Stati esteri, con le Associazioni di volontariato di cui alla citata Legge 11 agosto 1991 n. 266 a promuovere la conoscenza, la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente, locali, nazionali ed europei;
f)  organizzare corsi di formazione professionale e di aggiornamento anche per docenti ed operatori culturali ed ambientali;
g) favorire percorsi di supporto/sostegno e di integrazione di cittadini diversamente abili garantendone il coinvolgimento in attività formative, ludico-ricreative, culturali, artistiche, educative nei diversi contesti della vita sociale e comunitaria;
h) promuovere la valorizzazione degli aspetti ambientali, culturali e storici del territorio come occasione di socializzazione tra le persone;
i) favorire l’interculturalità e la multiculturalità per la convivenza interetnica e la piena integrazione civile e comunitaria;
j) sensibilizzare l’opinione pubblica italiana e straniera ai problemi riguardanti la tutela e la valorizzazione del patrimonio dei beni culturali ed ambientali;
k) favorire, promuovere e organizzare iniziative di turismo sociale, giovanile e scolastico nel campo dei beni culturali ed ambientali;
l) tutelare l’immagine di Militello V.C. patrimonio dell’umanità Unesco della Val di Noto.
Per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo 4, l'Associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti. In casi di particolare necessità l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo ai propri associati.

 Art. 5
Attività dell'associazione
 
1. L’associazione si propone di: 
a) svolgere attività nazionali ed internazionali, attraverso la Sede locale, che opera direttamente;(oppure attraverso la sede centrale, nazionale, che opera direttamente o con la collaborazione delle Sedi locali); 
b) svolgere attività locali, attraverso le Sedi locali in armonia con i programmi e le direttive dell'Associazione e della Sede Nazionale dell’Archeoclub d’Italia . 
2. E’ la Sede centrale che assicura il collegamento ed il coordinamento tra le Sedi locali e tra queste e la medesima Sede centrale. 
3. Per la realizzazione dei suoi scopi, l’Associazione si propone di: 
a) organizzare convegni, mostre, conferenze, corsi, seminari, attività culturali, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici; 
b) produrre programmi televisivi, audiovisivi, cinematografici, storico-artistici e turistici, strumenti multimediali o quant’altro sia utile a favorire l’approfondimento tecnico e divulgare la conoscenza di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell’associazione ad un più vasto pubblico; 
c) istituire e gestire scuole di diffusione scientifica, di perfezionamento, di aggiornamento e di qualificazione professionale; 
d) progettare e realizzare eventi, manifestazioni culturali, attività teatrali e spettacolari nelle sue varie espressioni di musica e danza, con ricerche e produzioni tese al recupero di storia e tradizioni popolari; 
e) organizzare viaggi, itinerari naturalistici, culturali ed enogastronomici, volti alla valorizzazione e conoscenza del territorio ed alla sensibilizzazione dell’utenza al recupero delle proprie radici; 
f) organizzare visite guidate a monumenti, musei, mostre, zone archeologiche e luoghi di interesse culturale per la promozione del turismo e la valorizzazione dei beni culturali sul territorio; 
g)  realizzare laboratori pratico-teorici, campi-scuola e colonie attinenti alle finalità dell’associazione; 
h)  gestire e promuovere campi archeologici, ricognizioni, esposizioni, mostre, convegni, laboratori di restauro, laboratori di diagnostica applicata ai Beni Culturali, iniziative di studio e ricerca, e manifestazioni per favorire la più larga partecipazione dei cittadini italiani e stranieri alla conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale; 
i) partecipare ad avvisi pubblici, bandi e gare d’appalto indetti da enti pubblici e privati in ambito comunale, provinciale, regionale, nazionale ed europeo, riguardanti le finalità riportate nel presente statuto; 
j) favorire e promuovere la redazione, la compilazione, la pubblicazione, l’edizione e la diffusione di riviste e notiziari, di guide e monografie, di relazioni di ricerca, di audiovisivi, di supporti informatici, di prodotti multimediali, di carte geografiche e archeologiche, di fotografie e di disegni, di rilievi, di schedature e quant’altro riguardante i Beni Culturali ed Ambientali; 
k) eseguire rilevamenti fotografici, topografici, cartografici, toponomastici e aereofotogrammetrici; 
l)  organizzare corsi di aggiornamento, formazione e addestramento professionale nell’ambito dei beni culturali ed ambientali, anche in collaborazione con altre organizzazioni ed enti pubblici e privati; 
m) promuovere e partecipare a lavori di studio e ricerca catastali, ipotecari e storico-archivistici e all’individuazione dei beni demaniali; 
n) realizzare attività di catalogazione anche informatizzata, inventariazione e classificazione di beni culturali mobili ed immobili, materiali ed immateriali; 
o) promuovere ed eseguire interventi di diagnostica, manutenzione e restauro dei beni culturali mobili ed immobili; 
p) organizzare e partecipare a ricerche archeologiche, speleologiche e mineralogiche; 
q) eseguire lavori tesi a favorire la tutela, lo sviluppo, la qualificazione e la valorizzazione dell’artigianato pugliese; 
r) gestire aree archeologiche, parchi, musei, biblioteche, beni monumentali, collezioni e raccolte, depositi di beni culturali per conto di enti pubblici, privati, ecclesiastici e fondazioni; 
s) istituire, promuovere e gestire attività ricettive e ricreative legate al turismo locale e sociale; 
t) coordinare e gestire servizi connessi con il recupero ed il restauro di opere d’arte danneggiate da calamità naturali o atti vandalici, collaborando anche con la Protezione Civile; 
u) curare la traduzione in altre lingue di pubblicazioni, elaborati, cataloghi per mostre o quant’altro inerente alla diffusione della cultura e delle tradizioni, per favorire l’integrazione sociale e culturale di cittadini stranieri; 
v) stipulare convenzioni con enti pubblici, locali e privati per l’esecuzione delle iniziative descritte; 
w) l'associazione potrà porre in essere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande per soli soci al fine di costruire uno spazio di libero incontro e di occasioni di confronti interpersonali. 
x) attuare ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo n. 4.

Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà inoltre:
-  organizzare manifestazioni di raccolta fondi per fini di autofinanziamento;
- produrre, acquistare, distribuire, proiettare filmati, registrazioni ed ogni altro tipo di riproduzione visiva e sonora;
- esercitare attività di natura commerciale, senza scopo di lucro, e per autofinanziamento nel rispetto delle finalità dell’associazione: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- assumere partecipazioni e/o interessenze in  società, enti commerciali e non, industriali e/o di servizi ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell’oggetto sociale;
- esplicare ogni attività che possa contribuire al perseguimento degli scopi che  si prefigge, mettendo in atto tutte le attività idonee ai fini sopra enunciati.

Art. 6
Iscrizione agli albi  

L'iscrizione agli Albi Regionali e/o Provinciali, di cui alla Legge 383/2000 e loro successive modificazioni ed integrazioni, così come richiesta dall'Associazione Archeochub d’Italia ONLUS - Sede Centrale, è effettuata dalla Sede Locale A.P.S., in ottemperanza alle norme regionali e provinciali di attuazione delle medesime Leggi.

Art.7
Categorie dei soci

Possono far parte dell’Associazione tutti coloro i quali, condividendo le finalità del presente Statuto, intendono partecipare alle attività organizzate dall’Associazione per il raggiungimento delle stesse.

Art. 8
Modalità di associazione e requisiti 

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all’Associazione con l’osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:
- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza;
- dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
E’ compito del Consiglio Direttivo dell’Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.
In caso di non ammissione l’interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all’Assemblea stessa la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.
Non possono assumere la qualifica di socio coloro che abbiano violato norme penali o amministrative poste a tutela dei beni culturali o ambientali, coloro i quali siano stati esclusi dall'Associazione, salva la riammissione disposta dall’Organo competente.
La qualifica di socio si perde:
    1. per dimissioni volontarie;
    2. per morosità;
    3. per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo.   
Hanno diritto al voto e sono eleggibili alle cariche sociali, secondo le modalità del presente Statuto, i soci in regola con gli obblighi associativi almeno trenta giorni prima della Assemblea.
Nel caso di indizione di elezioni straordinarie per il rinnovo delle cariche sociali prima della scadenza del quadriennio, hanno diritto di voto i soci in regola alla data delle dimissioni degli Organi da rinnovare.
L’Associazione prevede espressamente una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’ Associazione.

Art. 9
Diritti dei soci

1.I soci hanno diritto a ricevere all’atto dell’ammissione, la tessera sociale ARCHEOCLUB D’ITALIA,  hanno diritto inoltre:
a) di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni organizzate dall'Archeoclub d'Italia, e dalla sede locale, anche diverse da quella attraverso la quale hanno presentato la propria domanda di associazione;
b) di godere dei servizi predisposti dalla sede centrale e dalle sedi locali, anche diverse da quella attraverso la quale hanno presentato la propria domanda di associazione;
c) di partecipare alla vita associativa mediante l'esercizio del diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, nel limiti e con le modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento.

Art. 10
 Doveri ed obblighi dei soci e clausola compromissoria associativa

1. I soci hanno il dovere:
d. di partecipare alla vita associativa, fornendo il proprio apporto per il raggiungimento degli scopi sociali in modo personale, spontaneo e gratuito ed esclusivamente per fini di solidarietàe. di mantenere comportamenti, nella vita associativa, civile, privata e pubblica, improntati al rispetto dei beni culturali e dell'ambiente, nel territorio di qualunque Stato essi siano posti;
f. di adoperarsi concretamente per la tutela e salvaguardia dei beni culturali e dell'ambiente italiani e stranieri.
2. I soci hanno altresì il dovere:
g. di rispettare tutte le norme del presente Statuto e del Regolamento di esecuzione;
h. di mantenere nei confronti degli altri soci un comportamento improntato a correttezza civile e lealtà, nel rispetto della Persona, della sua dignità e del suo ruolo nella vita dell'Associazione.
3. I soci hanno l'obbligo:
a. di versare puntualmente e per intero la quota sociale alla scadenza, secondo le modalità previste da Regolamento di esecuzione;
b. di adire preventivamente in via compromissoria il Collegio dei Probiviri:
I. per qualsiasi controversia nascente, nei confronti dell'Associazione o dei soci, dalla interpretazione ed applicazione del presente Statuto e del Regolamento di esecuzione; 
II. per qualsiasi controversia inerente, nei confronti dell'Associazione o dei soci, l'esercizio dei propri diritti o l'adempimento dei propri doveri ed obblighi di socio;
III. per qualunque controversia associativa o civile nei confronti dell'Associazione;
IV. per qualsiasi controversia nei confronti di altri soci, limitatamente ai rapporti associativi.
4. In caso di prestazioni professionali straordinarie, prestate al servizio dell’Associazione e retribuite ai sensi dell’art. 18 comma 2 della Legge 383/2000, i soci si impegnano ad agevolare l’Associazione stessa, effettuando tali prestazioni al costo minimo consentito dai tariffari professionali.
5. Gli associati si impegnano a rinunciare al premio di rinvenimento, derivante dall’applicazione delle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 11
Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
a. Quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati, che potranno essere    richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’Associazione;
b. contributi, donazioni, sovvenzioni da parte di persone fisiche o Enti elargiti con la specifica destinazione di incrementare il patrimonio; 
c. contributi di Organismi internazionali, derivanti dallo Stato, Amministrazioni Pubbliche, Enti  locali- finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti - Istituti di credito, Enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
d. eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione;
e. da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate  al proprio autofinanziamento; 
f. beni dell’Associazione, siano essi mobili ed immobili registrati.
2. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall’Associazione e sono ad essa intestati.
3. Tutti i beni appartenenti all’Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede  dell’Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.
4. Il Regolamento di esecuzione stabilisce le modalità di pubblicità e pubblicazione dei bilanci dell'Associazione.
Il fondo comune, così costituito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, non è mai ripartibile  fra i soci durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento.

Art. 12 
Responsabilità ed assicurazione

1. L’Archeoclub d’Italia, di Militello V.C.  risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli Organi Statutari competenti e nessuno degli aderenti può per questi essere ritenuto individualmente responsabile.
2. Gli aderenti all’Associazione, che svolgono attività di volontariato, sono assicurati, secondo formule stabilite dall’Associazione e secondo quanto previsto dalla Legge vigente in materia.

Art. 13
Organi dell'associazione 

1. Organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Segretario;
2. Tutte le cariche sono elettive, gratuite ed hanno la durata di quattro anni, con possibilità di riconferma per più di due volte.
3. Le sostituzioni o le cooptazioni, effettuate nel corso del quadriennio, decadono allo scadere del medesimo.

Art. 14
L'assemblea ordinaria dei soci

1. L'Assemblea dei Soci è l'Organo sovrano dell'Associazione, nei limiti della legge e del presente Statuto, ed è composta da tutti i soci, ciascuno dei quali dispone di un solo voto; dura in carica quattro anni.
2. L'Assemblea ordinaria dei soci è indetta almeno una volta all'anno dal Presidente e precisamente entro il quarto mese successivo a quello della chiusura dell’esercizio per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario.
3. L'Assemblea ordinaria dei soci:
a)    approva il rendiconto economico-finanziario;
b) determina gli indirizzi di politica generale ed indica le direttive per il raggiungimento dei fini sociali;
c) elegge gli Organi sociali e può eleggere il Collegio. dei Probiviri, il Collegio dei Revisori dei conti.
4. L'Assemblea ordinaria dei soci è valida in prima convocazione con la presenza personale di almeno la metà più uno dei soci ordinari e sostenitori; in seconda convocazione, che non può svolgersi nello stesso giorno della prima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti personalmente o partecipanti al voto per delega. La delega è ammessa in seconda convocazione ed ogni socio può avere al massimo una sola delega.  Sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea dei soci delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

                                                                     
Art. 15
L'assemblea straordinaria dei soci

1. L'Assemblea straordinaria dei soci viene indetta: dal Presidente quando ne ravvisa la necessità o su richiesta  del Consiglio Direttivo, o su richiesta di almeno un decimo degli associati che godono dell'elettorato attivo e passivo.
2. L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza personale di almeno la metà più uno dei soci ordinari e sostenitori; in seconda convocazione, che non può svolgersi nello stesso giorno della prima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti personalmente. Sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria dei soci delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci:
a) delibera le modifiche allo Statuto;
b)  delibera lo scioglimento dell'Associazione;
c) elegge gli Organi sociali in caso di loro dimissioni anticipate e deve, a tale scopo, essere convocata dal Presidente entro tre mesi dalle dimissioni o decadenza degli Organi stessi.

Art.16
Modalità di voto

                                                                     
1. L'espressione del voto su qualsiasi argomento di competenza dell'Assemblea ordinaria o straordinaria avviene secondo modalità stabilite dal Regolamento di esecuzione, che garantiscano:
a) la conoscibilità da parte dei soci dell'indizione del voto;
b) la segretezza del voto in caso di elezioni e nelle votazioni riguardanti le persone;
c) la indizione, dell'Assemblea locale ove il socio possa partecipare ed esprimere il proprio voto personalmente.

                                                                 
Art.  17
Consiglio Direttivo


1. Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo dell’Associazione da un minimo di tre ad un massimo di nove Consiglieri ; dura in carica quattro anni. Viene eletto dai soci iscritti alla sede locale, ha il compito di attuare le direttive generali indicate  dall’Assemblea e di promuovere, nell’ambito di tali direttive, ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi sociali.
2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
a) elegge nel proprio ambito il Presidente,e il segretario;
b) può nominare tra i suoi componenti il vice-presidente e il Tesoriere;
c)  accoglie o respinge le domande dei nuovi soci;
d) predispone, approva e modifica il Regolamento di esecuzione del presente Statuto;
e) richiede la convocazione straordinaria dell'Assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 15;
f) propone all'Assemblea dei soci modifiche allo Statuto sociale;
g) adotta i provvedimenti disciplinari  nei confronti di soci che non rispettino le norme del presente Statuto e del relativo Regolamento di esecuzione;
h) dispone la riammissione del socio colpito dai provvedimenti disciplinari;
i) dispone la decadenza del socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 9 comma 3 e 4;
l) decide definitivamente sui ricorsi dei soci contro i provvedimenti disciplinari adottati dal Collegio dei Probiviri qualora previsto;
m) predispone il programma associativo in base agli indirizzi ed alle direttive dell'Assemblea dei soci;
n) determina l'importo delle quote annue dovute dai soci;
o) può attribuire la qualifica di socio onorario;
p) dà parere  non vincolante al presidente in caso di sostituzione e cooptazione di un membro.
3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con avviso scritto contenente l’ordine del giorno, da affiggere nella sede dell’associazione almeno dieci giorni prima della convocazione e via posta normale o elettronica, da recapitarsi a tutti i Consiglieri, a cura del Legale rappresentante, almeno 7 (sette)  giorni prima della data di convocazione. In caso di assoluta urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato anche con preavviso inferiore, tramite comunicazione telefonica.

Art.18
Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo ed  ha la rappresentanza legale dell'Associazione e compie tutti gli atti di gestione  in nome e per conto dell'Associazione, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
2. Il Presidente:
a) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo;
b) soprintende alle attività dell'Associazione e alla esecuzione delle delibere degli Organi sociali;
c) procede alla sostituzione e cooptazione dei membri del Direttivo su parere non vincolante dello stesso.
3. Il Presidente, in casi di particolare necessità e urgenza, adotta provvedimenti da sottoporre alla ratifica del  Consiglio Direttivo, nella prima seduta utile.
Il presidente in caso di assenza o impedimento viene sostituito, qualora nominato, dal vice-presidente ed in assenza di quest’ultimo dal consigliere più anziano di età. Il vice-presidente,o in sua assenza il consigliere più anziano di età, ha la rappresentanza legale della Associazione nei soli casi in cui sostituisce il Presidente a causa della sua assenza o impedimento.
                                                             
Art 19
Segretario

Il segretario è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica quattro anni:
a) redige i verbali delle Assemblee e dei Consigli si amministrazione;
b) predispone gli inviti;
c) cura la corrispondenza ed il protocollo;
d) cura il tesseramento.

Art.20
Il tesoriere


Il tesoriere qualora nominato dal Consiglio Direttivo tra i componenti dello stesso che abbiano particolari competenze e professionalità e dura in carica 4 (quattro) anni; la sua funzione è di controllare la correttezza della gestione economica in relazione alle norme di Legge e  Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione dell’approvazione del rendiconto economico finanziario e della  eventuale presentazione del preventivo, coadiuvato dal Consiglio  Direttivo.  

Art. 21
Collegio dei Revisori dei Conti    


1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora nominato, è composto di tre membri effettivi e di due supplenti eletti dall'Assemblea dei soci; dura in carica quattro anni.
2. Il Collegio:
a) controlla la gestione economico-finanziaria dell'Associazione;
b) effettua i riscontri di cassa;
c) verifica il rendiconto economico finanziario ed il bilancio preventivo;
d) esamina e controlla i documenti e le carte contabili;
e) predispone le relazioni al bilancio preventivo ed al rendiconto economico finanziario che devono essere presentate all'Assemblea dei soci unitamente ai bilanci predisposti dal Consiglio Direttivo;
f) esercita gli altri compiti previsti dalle leggi.

Art.22
Collegio dei Probiviri


Il Collegio dei Probiviri, qualora nominato dall’Assemblea dei soci, è composto di cinque membri effettivi e due supplenti.
1. Il Collegio elegge nel proprio ambito il Presidente ed un Vice-Presidente.
2. Il Collegio decide nelle questioni di sua competenza a maggioranza assoluta, con la presenza di almeno tre membri tra cui il Presidente o il Vice-Presidente, il cui voto, in caso di parità vale doppio.
3. La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa; tuttavia i Probiviri effettivi possono partecipare, senza diritto di voto alle sedute del Consiglio Direttivo.
4. Il Collegio siede presso la sede dell'Associazione e si avvale, per l'attività di sua competenza della collaborazione dell’eventuale personale amministrativo in servizio presso la sede stessa.
5. Con Regolamento del Collegio sono fissate le norme di procedura ispirate ai principi generali
dell'ordinamento giuridico italiano nonché le norme di funzionamento del Collegio stesso.


Art. 23
Comitato tecnico - scientifico

1. Per l'attuazione del programma associativo, il Consiglio Direttivo si  può avvalere di un Comitato tecnico-scientifico, la cui composizione ed il cui funzionamento sono stabiliti nel Regolamento di esecuzione.


Art. 24
Rendiconto economico - finnziario

1. Il rendiconto economico finanziario dell’Associazione è annuale e decorre dall’ 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
2. Il rendiconto economico finanziario e l’eventuale bilancio preventivo sono redatti dal Tesoriere, e/o dal Consiglio Direttivo, e depositati presso la sede sociale dell’Associazione, almeno 15 (quindici) giorni prima  dell’Assemblea dei soci, che dovrà approvarli. Copia dei rendiconti economico finanziari può essere visionata dai soci, presso la sede sociale.
3. Il rendiconto economico-finanziario regolarmente approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbali delle Assemblee dei soci, rimane affisso nei locali dell’Associazione durante i dieci giorni che seguono l’Assemblea.


Art.25
Regolamento interno
 
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno eventualmente essere disposte con Regolamento interno, da elaborarsi a cura  del Consiglio Direttivo.


Art. 26
Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere  deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci con il  voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti. In caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.
Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzioni dell’Associazione, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


Art.30
Rinvio

Per quanto non  è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle Norme di Legge, ai Regolamenti vigenti ed ai principi generali dell’Ordinamento Giuridico Italiano.

Letto e sottoscritto il _24/02/2011 a Militello V.C. dai soci: presso lo studio notarile del Dr. Pafumi